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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Art. 7
Adempimenti degli organi liquidatori
La Commissione di liquidazione o i Commissari delle IIPPAABB effettuano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento di cui all'art. 5, l'inventario dei beni e compilano l'elenco del personale alle dipendenze di cui ciascuna Istituzione.
Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del Comune.
Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia adempiuto, il Comune vi provvede mediante proprio Commissario.

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