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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Art. 8
Attribuzione del patrimonio delle Istituzioni soppresse
I beni immobili che siano strutture già direttamente utilizzate per l'erogazione dei servizi ed i beni mobili, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono assegnati di norma in proprietà ai Comuni dove le Istituzioni medesime hanno la sede legale.
Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi di assistenza sociale siano ubicate in uno o più Comuni diversi da quello in cui l'Ente ha sede legale, sentiti gli Enti locali interessati si provvede all'assegnazione in proprietà di detti beni ai medesimi.
Tutti gli altri beni immobili, dovunque situati, sono assegnati in proprietà a singoli Comuni compresi nell' ambito della provincia dove è la sede legale della Istituzione soppressa. Tale assegnazione, previa consultazione degli Enti locali interessati, avviene sulla base di un programma stabilito dalla Giunta regionale e volto a realizzare in riequilibrio territoriale delle risorse.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25 - ultimo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.

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