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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Titolo II
PRIME NORME PER LA LIQUIDAZIONE E PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE IIPPAABB AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE
Art. 5
Primi provvedimenti di liquidazione delle IIPPAABB.
Nella prima attuazione dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, sono soppresse e poste in liquidazione le IIPPAABB con sede legale nella regione
- che siano state concentrate o amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza
- che abbiano la maggioranza dei componenti del consiglio d' amministrazione di nomina dei Comuni, delle Province, della Regione o di altri enti pubblici salvo quelle il cui Presidente sia, per disposizioni statutarie, una autorità religiosa o un suo rappresentante
- che non esercitano attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.
Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le IIPPAABB che svolgono prevalentemente attività di istruzione, compresa quella pre - scolare, e quelle che gestiscono seminari e case di riposo per religiosi.
Sono altresì soppresse e poste in liquidazione le IIPPAABB, la cui attività consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero, orfanotrofi, anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, e le IIPPAABB che svolgono attività di istruzione professionale. Anche in questi casi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo comma.
La Giunta regionale, sentito il Comune dove ha sede legale l'istituzione, su conforme parere della Commissione consiliare competente, individua le IIPPAABB di cui al 1 e al 3 comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6
Organi liquidatori
I Consigli d' amministrazione delle IIPPAABB costituiti in Commissioni di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione. A tal fine essi provvedono esclusivamente:
1) agli adempimenti di cui al successivo art. 7;
2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento e alla redazione del relativo rendiconto;
3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.
Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il Comune nomina un Commissario con i compiti di cui al precedente comma.
Art. 7
Adempimenti degli organi liquidatori
La Commissione di liquidazione o i Commissari delle IIPPAABB effettuano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento di cui all'art. 5, l'inventario dei beni e compilano l'elenco del personale alle dipendenze di cui ciascuna Istituzione.
Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del Comune.
Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia adempiuto, il Comune vi provvede mediante proprio Commissario.
Art. 8
Attribuzione del patrimonio delle Istituzioni soppresse
I beni immobili che siano strutture già direttamente utilizzate per l'erogazione dei servizi ed i beni mobili, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono assegnati di norma in proprietà ai Comuni dove le Istituzioni medesime hanno la sede legale.
Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi di assistenza sociale siano ubicate in uno o più Comuni diversi da quello in cui l'Ente ha sede legale, sentiti gli Enti locali interessati si provvede all'assegnazione in proprietà di detti beni ai medesimi.
Tutti gli altri beni immobili, dovunque situati, sono assegnati in proprietà a singoli Comuni compresi nell' ambito della provincia dove è la sede legale della Istituzione soppressa. Tale assegnazione, previa consultazione degli Enti locali interessati, avviene sulla base di un programma stabilito dalla Giunta regionale e volto a realizzare in riequilibrio territoriale delle risorse.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25 - ultimo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 9
Attribuzione del personale
Il personale in servizio presso le IIPPAABB alla data del 31 dicembre 1978, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con rapporto allo stesso assimilabile per continuità, orario di servizio, natura della prestazione, è assegnato ai Comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati alla erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni, a norma del precedente art. 8.
Con le stesse modalità, i Comuni subentrano nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quella indicata al I comma.
Sulla base di successiva legge regionale i Comuni provvedono all'inquadramento del personale - di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - già ad essi assegnato, tenuto conto della posizione giuridica ed economica dallo stesso acquisita alla data dell'assegnazione medesima.
Fino all'inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l'Ente di provenienza.
Dalla data dell'assegnazione ai Comuni tale personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla CPDEL ed all'INADEL.
Art. 10
Estinzione IIPPAABB.
La giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, provvede a dichiarare l'estinzione dell'Ente, e ad indicare a quali Comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.
Il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna IPAB, recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai Comuni interessati.

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