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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 17 maggio 1982 n. 21

LR 12 gennaio 1985 n. 2

Art. 19
Norme di salvaguardia
abrogato

Note del Redattore:

Per gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie

locali, ora Aziende unità sanitarie locali o Aziende

ospedaliere, si veda ora l'art. 3 della L.R. 12 maggio 1994

n. 19. Si veda, inoltre, l'art. 3, comma 3 del Dlgs 30

dicembre 1992, n. 502, che di seguito si riporta:

"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di

attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli

enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi

compresi quelli relativi al personale, e con specifica

contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle

erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle

necessarie disponibilità finanziarie."

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

(Titolo II - Categoria 5a)

Vedi ora l'art. 3, comma 3 del D.Lgs 502/92 Sito esterno che di

seguito si riporta:

"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di

attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli

enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi

compresi quelli relativi al personale, e con specifica

contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle

erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle

necessarie disponibilità finanziarie."

Vedi anche la L.R. 12 maggio 1994 n. 19.

(NOTA 1), è finalizzato:

a) a pervenire e rimuovere situazioni di bisogno, di

abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;

b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del

cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento

in altro nucleo ritenuto idoneo, e comunque nel proprio

normale ambiente di vita.

Vedi ora l'art. 2 lett. d) del nuovo Statuto.

L'art. 11 risulta abrogato in quanto

l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

L'art. 12 risulta abrogato in quanto

l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

L'art. 13 risulta abrogato in quanto

l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

L'art. 14 risulta abrogato in quanto

l' art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

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