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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 29

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER IL QUALE NON OPERA LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - ANTICIPAZIONE AL PERSONALE DI UNA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 6 maggio 1980

Art. 1
Al personale trasferito alla Regione Emilia - Romagna in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale gli stessi enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi prestati nell'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di fine servizio e che non siano stati riscattati;
b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive, di cui è autorizzata l'istituzione a partire dall'esercizio finanziario 1980, le somme versate dagli enti a titolo di indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, al netto del prelevamento eventualmente disposto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, per oneri di riscatto ai fini dell'indennità - premio di servizio INADEL;
c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto secondo l'art. 3 della legge 8- 3- 1968, n. 152 Sito esterno, una indennità premio di servizio per il periodo al quale si riferiscono le somme incamerate, pari a quella che sarebbe stata corrisposta dall'INADEL qualora fosse stata possibile la ricongiunzione dei servizi.

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