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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/11/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. 29

INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER IL QUALE NON OPERA LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - ANTICIPAZIONE AL PERSONALE DI UNA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

Art. 1
Al personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale gli stessi enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi prestati nell'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di fine servizio e che non siano stati riscattati;
b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive, di cui è autorizzata l'istituzione a partire dall'esercizio finanziario 1980, le somme versate dagli enti a titolo di indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, al netto del prelevamento eventualmente disposto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, per oneri di riscatto ai fini dell'indennità-premio di servizio INADEL;
c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto secondo l'art. 3 della legge 8-3-1968, n. 152 Sito esterno, una indennità premio di servizio per il periodo al quale si riferiscono le somme incamerate, pari a quella che sarebbe stata corrisposta dall'INADEL qualora fosse stata possibile la ricongiunzione dei servizi.

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