Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. 29

INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER IL QUALE NON OPERA LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - ANTICIPAZIONE AL PERSONALE DI UNA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 1
Al personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale gli stessi enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi prestati nell'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di fine servizio e che non siano stati riscattati;
b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive, di cui è autorizzata l'istituzione a partire dall'esercizio finanziario 1980, le somme versate dagli enti a titolo di indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, al netto del prelevamento eventualmente disposto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, per oneri di riscatto ai fini dell'indennità-premio di servizio INADEL;
c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto secondo l'art. 3 della legge 8-3-1968, n. 152 Sito esterno, una indennità premio di servizio per il periodo al quale si riferiscono le somme incamerate, pari a quella che sarebbe stata corrisposta dall'INADEL qualora fosse stata possibile la ricongiunzione dei servizi.
Art. 2
Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare alla applicazione a suo favore della normativa di cui all'art. 1 della presente legge e optare per la riscossione della indennità accreditata dall'ente di provenienza, la quale sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.
abrogato
Art. 4

(abrogato comma 3 da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, poi abrogato intero articolo da art. 2 L.R. 20 dicembre 2013, n. 27)

abrogato
abrogato
Art. 6
All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, previsto per l'esercizio 1980 in lire 210.000.000, relativo agli arretrati per gli esercizi dal 1972 a tutto il 1979 e per la competenza 1980, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e lo storno di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al cap. 85100 dello stesso esercizio.
Per gli anni successivi al 1980 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale interessato.
Alla erogazione degli acconti sulla indennità premio di servizio INADEL e sulla indennità di buonuscita ENPAS, l'amministrazione regionale provvede a partire dall'esercizio finanziario 1980 con i fondi di un apposito capitolo di spesa da iscrivere sul bilancio di previsione fra le contabilità speciali - sezione 1ª - partite di giro -, dotato di uno stanziamento di lire 300.000.000, che per il futuro sarà annualmente determinato dalla legge di approvazione del bilancio, di importo pari al corrispettivo stanziamento di entrata da iscrivere fra le contabilità speciali - categoria 17ª - partite di giro, sul quale saranno riscossi i recuperi delle somme erogate in acconto al personale collocato a riposo.
abrogato

Espandi Indice