LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32
PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980
Art. 10
Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive agonistiche
Con atto del consiglio regionale adottato d' intesa con il CONI e in conformità ai criteri tecnici stabiliti con decreto del ministero della sanità ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DL 30- 12- 1979, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , sentita la commissione tecnico - consultiva di cui al successivo articolo 16, è definita la disciplina degli accertamenti di cui alla presente legge relativi alle attività sportive agonistiche, comprese le caratteristiche tecniche e metodologiche degli accertamenti, la loro periodicità e i modelli di certificazione.
Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al precedente comma, l'accertamento della idoneità generica e specifica alle attività sportive agonistiche e i controlli antidoping continueranno ad essere effettuati secondo quanto disposto dai regolamenti delle singole federazioni sportive nazionali riconosciute dal
CONI ai sensi dell'articolo 61, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e sono adottati i modelli di certificazione di cui agli allegati A e B della presente legge rispettivamente per le certificazioni di idoneità generica e di idoneità specifica.