LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32
PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980
Art. 13
Disposizioni in materia di controllo antidoping
Le funzioni in materia di controlli antidoping già attribuite dall'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 , al medico provinciale, sono svolte dal sindaco del comune in cui ha avuto luogo la manifestazione sportiva.
Le spese per gli esami e le analisi relativi ai controlli antidoping, non disposti d' ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.