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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980

Art. 13
Disposizioni in materia di controllo antidoping
Le funzioni in materia di controlli antidoping già attribuite dall'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 Sito esterno, al medico provinciale, sono svolte dal sindaco del comune in cui ha avuto luogo la manifestazione sportiva.
Le spese per gli esami e le analisi relativi ai controlli antidoping, non disposti d' ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.

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