LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32
PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980
Art. 14
Forma di erogazione delle prestazioni sanitarie
Le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono gratuite nei limiti riconosciuti a tutti i cittadini dall'art. 5, ultimo comma, del DL 30- 12- 1979, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e salvo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 13.
Il Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, gli eventuali compensi da corrispondere ai medici generici e pediatri per le prestazioni rese ai sensi del precedente articolo 6, in conformità delle tariffe vigenti.