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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980

Art. 18
Copertura finanziaria
Alla copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attuazione della presente legge, per quanto a carico del fondo sanitario nazionale si provvederà mediante appositi stanziamenti nell'ambito dei programmi che saranno individuati dai piani sanitari regionali e determinati con la legge di bilancio dei relativi esercizi a norma del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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