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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980

Art. 12
Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari
Gli interessati, in caso di accertamento dell'assenza o della eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, possono proporre, nel termine di 30 giorni dall'acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari, nominata dalla Giunta regionale e composta da:
- un funzionario medico della Regione, con funzioni di presidente;
- un medico docente o specialista in medicina dello sport;
- un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Ove se ne ravvisi la necessità, la commissione può essere integrata da specialisti di altre branche della medicina.
L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore dell'assessorato regionale alla sanità.
Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione regionale compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

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