LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32
PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980
Art. 7
Compiti dei medici dello sport del servizio di igiene pubblica
I medici specialisti o diplomati in medicina dello sport del servizio di igiene pubblica, oltre alle attività di promozione e di coordinamento del complesso degli interventi rivolti alla educazione sanitaria motoria e sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive, provvedono:
- alla effettuazione di interventi tecnici e di consulenza ed agli accertamenti sanitari richiesti dai medici indicati nel precedente articolo 6;
- agli accertamenti, iniziali e periodici, ed alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche.
Per l'effettuazione delle prestazioni di cui al precedente comma, il servizio di igiene pubblica si avvale, tra l'altro, dei medici specialisti o diplomati in medicina dello sport dipendenti dal servizio stesso e, in ogni caso, del personale già operante presso i centri di medicina dello sport, che lo richieda, purchè in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .