Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980

INDICE

Art. 1 - Finalità e obiettivi
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Funzioni
Art. 4 - Svolgimento delle funzioni
Art. 5 - Articolazione degli interventi
Art. 6 - Compiti dei medici generici e pediatri convenzionati e dei medici scolastici
Art. 7 - Compiti dei medici dello sport del servizio di igiene pubblica
Art. 8 - Prestazioni integrative a dimensione provinciale
Art. 9 - Accertamenti sanitari
Art. 10 - Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive agonistiche
Art. 11 - Adempimenti degli enti sportivi
Art. 12 - Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari
Art. 13 - Disposizioni in materia di controllo antidoping
Art. 14 - Forma di erogazione delle prestazioni sanitarie
Art. 15 - Partecipazione degli utenti alla diffusione dell'attività motoria e sportiva
Art. 16 Commissione regionale tecnico - consultiva
Art. 17 - Aggiornamento e qualificazione professionale
Art. 18 - Copertura finanziaria
Art. 19 - Norma finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e obiettivi
La Regione Emilia - Romagna, in attuazione dell'articolo 3, lettere h) e n) dello statuto e in applicazione della legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno, provvede, nell'ambito della programmazione sanitaria e con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 20, alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, quale strumento di idoneo sviluppo psico - fisico, di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, di correzione di anomalie fisiche e di riabilitazione funzionale, e assicura l'igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive.
Art. 2
Destinatari
Gli interventi previsti nella presente legge sono rivolti:
- a tutti i cittadini per quanto attiene la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;
- ad alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva in ambito scolastico;
- a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o attività con prevalente carattere sportivo - ricreativo e di tempo libero;
- a coloro i quali praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche, in forma dilettantistica, semiprofessionistica, professionistica.
Art. 3
Funzioni
Le funzioni per il perseguimento di una adeguata educazione sanitaria nel campo motorio e per la tutela sanitaria delle attività sportive della popolazione sono svolte dalle unità sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione regionale.
Art. 4
Svolgimento delle funzioni
Lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo è assicurato attraverso i servizi di igiene pubblica, i servizi di tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva, i servizi per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, i servizi e presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i centri di medicina dello sport già del CONI.
I servizi di igiene pubblica coordinano e promuovono le necessarie forme di collaborazione e integrazione tra i servizi suindicati.
Art. 5
Articolazione degli interventi
Gli interventi di educazione sanitaria motoria e di tutela delle attività sportive sono svolti attraverso:
1) i medici specialisti o diplomati in medicina dello sport previsti nella pianta organica del servizio d' igiene pubblica e quelli, anch' essi specialisti o diplomati in medicina dello sport, convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
2) i medici scolastici, nell'ambito di programmi di lavoro predisposti d' intesa con il servizio per la tutela - sanitaria e sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;
3) la collaborazione dei medici generici e pediatri e dei medici specialisti, non compresi fra quelli di cui al precedente punto 1) ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, nell'ambito di programmi predisposti dal servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica.
Art. 6
Compiti dei medici generici e pediatri convenzionati e dei medici scolastici
I medici generici e pediatri convenzionati effettuano:
a) gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, armonicamente raccordata con quelli di educazione alimentare ed ecologica concorrenti ai medesimi fini di prevenzione;
b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività fisico - sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico;
c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o attività con prevalente carattere sportivo - ricreativo e di tempo libero, e per i tecnici sportivi e gli ufficiali di gara;
d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica e professionistica;
e) le vaccinazioni antitetaniche obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.
Gli accertamenti, le certificazioni, le prestazioni di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma, nonchè gli accertamenti e le certificazioni necessarie all'esercizio delle attività sportive svolte in ambito scolastico per gli studenti in età superiore a 14 anni, possono essere effettuati dai medici scolastici del servizio consultoriale familiare e per la tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva competente per territorio.
Le certificazioni rilasciate ai sensi delle lettere b), c) e d) del primo comma devono essere predisposte in conformità allo schema - tipo, allegato A alla presente legge.
Art. 7
Compiti dei medici dello sport del servizio di igiene pubblica
I medici specialisti o diplomati in medicina dello sport del servizio di igiene pubblica, oltre alle attività di promozione e di coordinamento del complesso degli interventi rivolti alla educazione sanitaria motoria e sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive, provvedono:
- alla effettuazione di interventi tecnici e di consulenza ed agli accertamenti sanitari richiesti dai medici indicati nel precedente articolo 6;
- agli accertamenti, iniziali e periodici, ed alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche.
Per l'effettuazione delle prestazioni di cui al precedente comma, il servizio di igiene pubblica si avvale, tra l'altro, dei medici specialisti o diplomati in medicina dello sport dipendenti dal servizio stesso e, in ogni caso, del personale già operante presso i centri di medicina dello sport, che lo richieda, purchè in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 8
Prestazioni integrative a dimensione provinciale
Un servizio di igiene pubblica, individuato dal piano sanitario regionale, tra quelli delle unità sanitarie locali appartenenti ad un medesimo territorio provinciale, oltre a svolgere le prestazioni di cui al precedente
articolo 7 nel proprio ambito territoriale:
- collabora con i servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali per attività integrative di supporto in ordine agli adempimenti di cui all'articolo precedente, nei casi in cui le indagini funzionali siano di particolare complessità e richiedano particolari sussidi strumentali; per le attività di prevenzione, di terapia e di riabilitazione;
per le attività didattiche, di consulenza e di ricerca
scientifica in materia di medicina dello sport;
- collabora, su richiesta, con la commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari di cui al
successivo articolo 12;
- dispone delle strutture e delle attrezzature dei centri di medicina dello sport e del relativo personale sanitario che richieda di continuare a prestare la propria attività nei predetti centri e sia in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell'articolo 48 della
- provvede, d' intesa con le federazioni sportive nazionali, all'effettuazione dei controlli antidoping avvalendosi di presidi multizonali di prevenzione attrezzati a tale tipo di analisi.
Art. 9
Accertamenti sanitari
Gli accertamenti sanitari eseguiti dal personale di cui al precedente articolo 5, hanno carattere sistematico e coordinato e mirano in particolare:
a) a indirizzare gli interessati a quelle pratiche sportive che agevolino lo sviluppo psico - fisico ovvero contribuiscano al mantenimento dello stato di benessere fisico e che meglio rispondano alle attitudini psico - somatiche individuali;
b) a prevenire alterazioni e danni fisici connessi allo svolgimento di attività motorie sportive.
Art. 10
Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive agonistiche
Con atto del consiglio regionale adottato d' intesa con il CONI e in conformità ai criteri tecnici stabiliti con decreto del ministero della sanità ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DL 30- 12- 1979, n. 663 Sito esterno, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno, sentita la commissione tecnico - consultiva di cui al successivo articolo 16, è definita la disciplina degli accertamenti di cui alla presente legge relativi alle attività sportive agonistiche, comprese le caratteristiche tecniche e metodologiche degli accertamenti, la loro periodicità e i modelli di certificazione.
Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al precedente comma, l'accertamento della idoneità generica e specifica alle attività sportive agonistiche e i controlli antidoping continueranno ad essere effettuati secondo quanto disposto dai regolamenti delle singole federazioni sportive nazionali riconosciute dal
CONI ai sensi dell'articolo 61, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, e sono adottati i modelli di certificazione di cui agli allegati A e B della presente legge rispettivamente per le certificazioni di idoneità generica e di idoneità specifica.
Art. 11
Adempimenti degli enti sportivi
Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione ad attività agonistiche agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, conservando ai propri atti la relativa documentazione.
I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo - ricreative organizzate devono essere preventivamente comunicati al servizio di igiene pubblica della corrispondente unità sanitaria locale, che può subordinare la partecipazione alle stesse agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge.
Art. 12
Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari
Gli interessati, in caso di accertamento dell'assenza o della eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, possono proporre, nel termine di 30 giorni dall'acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari, nominata dalla Giunta regionale e composta da:
- un funzionario medico della Regione, con funzioni di presidente;
- un medico docente o specialista in medicina dello sport;
- un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Ove se ne ravvisi la necessità, la commissione può essere integrata da specialisti di altre branche della medicina.
L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore dell'assessorato regionale alla sanità.
Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione regionale compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.
Art. 13
Disposizioni in materia di controllo antidoping
Le funzioni in materia di controlli antidoping già attribuite dall'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 Sito esterno, al medico provinciale, sono svolte dal sindaco del comune in cui ha avuto luogo la manifestazione sportiva.
Le spese per gli esami e le analisi relativi ai controlli antidoping, non disposti d' ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.
Art. 14
Forma di erogazione delle prestazioni sanitarie
Le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono gratuite nei limiti riconosciuti a tutti i cittadini dall'art. 5, ultimo comma, del DL 30- 12- 1979, n. 663 Sito esterno, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno e salvo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 13.
Il Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, gli eventuali compensi da corrispondere ai medici generici e pediatri per le prestazioni rese ai sensi del precedente articolo 6, in conformità delle tariffe vigenti.
Art. 15
Partecipazione degli utenti alla diffusione dell'attività motoria e sportiva
I Comuni e gli organismi di decentramento comunale determinano, nel rispetto delle finalità e delle norme relative alla partecipazione degli utenti del servizio sanitario e delle formazioni sociali esistenti nel territorio, le forme e le modalità atte ad assicurare la partecipazione delle società e delle associazioni sportive ed attuano con esse il migliore collegamento anche ai fini della promozione di interventi di educazione sanitaria diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica.
Art. 16
Commissione regionale tecnico - consultiva
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale tecnico - consultiva per l'esame delle questioni di carattere normativo, tecnico - organizzativo, scientifico ed educativo concernenti l'educazione sanitaria motoria e la tutela sanitaria delle attività sportive.
La commissione tecnico - consultiva è composta da non più di venti membri scelti tra persone altamente qualificate e di riconosciuta competenza nel campo della medicina dello sport, dell'educazione sanitaria, dell'igiene pubblica e della medicina sociale.
Fanno parte della commissione il delegato regionale del CONI, tre rappresentanti degli organi regionali delle federazioni sportive nazionali designati dal consiglio regionale del CONI, un rappresentante della federazione medico - sportiva italiana, un rappresentante della sovraintendenza scolastica regionale, cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti di promozione sportiva di carattere regionale operanti in Emilia - Romagna.
La commissione è presieduta dall'assessore regionale alla sanità, che può delegare un membro della commissione stessa per farsi sostituire in caso di assenza o impedimento.
La commissione dura in carica per tutto il periodo di validità del piano sanitario regionale.
Ai componenti della commissione compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.
Art. 17
Aggiornamento e qualificazione professionale
La Regione, allo scopo di assicurare una adeguata formazione del personale che opera nel settore dell'educazione sanitaria motoria e della tutela sanitaria delle attività sportive, promuove, sentita la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo precedente e ricercando la collaborazione con le università e con il
CONI, periodici corsi regionali per la qualificazione e l'aggiornamento del personale medico e tecnico sanitario interessato.
Art. 18
Copertura finanziaria
Alla copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attuazione della presente legge, per quanto a carico del fondo sanitario nazionale si provvederà mediante appositi stanziamenti nell'ambito dei programmi che saranno individuati dai piani sanitari regionali e determinati con la legge di bilancio dei relativi esercizi a norma del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 19
Norma finale
La presente legge entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in funzione delle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 maggio 1980

Espandi Indice