Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DEI FANGHI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 22 maggio 1980

Art. 6
In deroga a quanto previsto dall'art. 22 - lett. c) - della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 la Giunta regionale, nel caso siano stati concessi contributi di importo inferiore all'effettivo costo globale dei lavori, impianti ed attrezzature ammessi al finanziamento regionale, è autorizzata a liquidare agli Enti beneficiari anche la terza rata pari al 10 per cento dei contributi medesimi prima dell'approvazione degli atti di collaudo, previa dimostrazione da parte dei suddetti Enti di avere speso, in dipendenza dei lavori finanziati, un importo non inferiore all'intero ammontare dei contributi regionali assegnati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Espandi Indice