LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46
PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980
Art. 1
Finalità
Per il miglioramento delle condizioni abitative, la conservazione del patrimonio esistente nonchè la permanenza o il reinserimento delle attività residenziali nei centri edificati, sono concessi contributi, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ad interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente da attuarsi prioritariamente in quelle zone ove sussistono fenomeni di degrado urbano.
Possono beneficiare della presente legge, singolarmente o riuniti in consorzio, gli enti pubblici, gli enti morali, le cooperative edilizie, le imprese di costruzione e i privati, a condizione che i soggetti indicati abbiano titolo a richiedere la concessione edilizia.