LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46
PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980
Art. 10
Finalità
Al fine di promuovere interventi di eidiliza residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata da parte di cooperative edilizie, di imprese di costruzione e loro consorzi che realizzano nuovi alloggi aventi le caratteristiche previste dalle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , agli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e alla legge 5 agosto 1978, n. 457 , sono concessi la garanzia integrativa e l'eventuale contributo di cui ai successivi articoli.