LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46
PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980
Art. 12
Contributo della Regione
Agli interventi promossi dal presente titolo la Regione può altresì concedere contributi annui costanti, fino ad un massimo di otto annualità, nella misura massima del 3% sull'ammontare del mutuo concesso ai sensi del precedente art. 11. Possono beneficiare del suddetto contributo le cooperative edilizie e le imprese di costruzione a condizione che gli alloggi realizzati siano assegnati o ceduti a soggetti fruenti di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore al 25% di quello massimo di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.