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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Art. 13
Formale concessione del contributo e sua erogazione
La formale concessione e l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo competono alla Giunta regionale o, su delega di questa, al Presidente o ad un componente della Giunta.
L'erogazione del contributo è disposta alla presentazione dei seguenti atti:
- concessione edilizia e convenzione o atto unilaterale d' obbligo;
- adesione di massima alla concessione del mutuo o contratto condizionato di mutuo da parte dell'istituto mutuante;
- stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 50% del costo preventivato dell'intervento.
Il contributo potrà essere erogato direttamente ai soggetti beneficiari in un' unica soluzione annua o erogato direttamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo in base alle indicazioni concordate con i beneficiari.
Per i contributi aggiuntivi di cui al successivo articolo 16 la documentazione prevista dal 2 comma del presente articolo è integrata da copia del provvedimento di concessione del contributo statale.

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