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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Art. 14
Programmazione degli interventi
Il programma degli interventi da assistere con la garanzia sussidiaria della Regione e con l'eventuale contributo di cui al precedente articolo 13 è approvato dal Consiglio regionale tenendo conto degli obiettivi, delle finalità e dei riferimenti programmatori indicati nel piano decennale per l'edilizia.
Per la foremazione del programma regionale i Comuni interessati alla promozione degli interventi di cui al presente titolo possono presentare alla Regione dettagliate proposte dando la priorità al completamento di iniziative in corso nonchè agli interventi su aree già disponibili ed i cui progetti siano muniti di licenza o concessione edilizia.
Ai fini del godimento dei benefici di cui al presente titolo i Comuni stessi possono comprendere fra le proposte anche interventi di edilizia convenzionata in corso di attuazione.

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