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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Art. 2
Interventi ammessi a contributo
Sono ammessi a contributo gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, su singoli edifici o complessi edilizi. Possono beneficiare del contributo anche i titolari del diritto di usufrutto, d' uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 31 della citata legge n. 457.
Sono altresì ammesse a contributo le spese sostenute dai Comuni e dalle Cooperative edilizie per la acquisizione di immobili da riqualificare mediante gli interventi di cui al precedente comma.
Tutti gli interventi edilizi assistiti dal contributo della presente legge sono soggetti alla concessione convenzionata.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori è subordinata alla stipula di convenzione o atto unilaterale d' obbligo che deve contenere la descrizione delle opere e delle eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell'art. 31 lettera b) della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.

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