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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Titolo I
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 1
Finalità
Per il miglioramento delle condizioni abitative, la conservazione del patrimonio esistente nonchè la permanenza o il reinserimento delle attività residenziali nei centri edificati, sono concessi contributi, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ad interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente da attuarsi prioritariamente in quelle zone ove sussistono fenomeni di degrado urbano.
Possono beneficiare della presente legge, singolarmente o riuniti in consorzio, gli enti pubblici, gli enti morali, le cooperative edilizie, le imprese di costruzione e i privati, a condizione che i soggetti indicati abbiano titolo a richiedere la concessione edilizia.
Art. 2
Interventi ammessi a contributo
Sono ammessi a contributo gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, su singoli edifici o complessi edilizi. Possono beneficiare del contributo anche i titolari del diritto di usufrutto, d' uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 31 della citata legge n. 457.
Sono altresì ammesse a contributo le spese sostenute dai Comuni e dalle Cooperative edilizie per la acquisizione di immobili da riqualificare mediante gli interventi di cui al precedente comma.
Tutti gli interventi edilizi assistiti dal contributo della presente legge sono soggetti alla concessione convenzionata.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori è subordinata alla stipula di convenzione o atto unilaterale d' obbligo che deve contenere la descrizione delle opere e delle eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell'art. 31 lettera b) della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.
Art. 3
Programmazione degli interventi
Il programma di localizzazione comunale o sovracomunale dei fondi e di destinazione degli stessi per categorie di operatori è approvato dal Consiglio regionale tenendo conto degli obiettivi, delle finalità e dei riferimenti programmatori indicati nel piano decennale per l'edilizia.
Art. 4
Individuazione degli interventi e dei soggetti beneficiari dei contributi
Al fine della individuazione dei soggetti beneficiari del contributo, i Comuni e loro consorzi provvedono ad emanare appositi bandi di concorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del programma di localizzazione dei fondi.
I bandi di concorso possono essere emanati distintamente o contemporaneamente per più categorie degli operatori indicati dal Consiglio regionale si sensi del precedente articolo 3.
I bandi di concorso devono comprendere i seguenti elementi:
1) la categoria o le categorie di operatori cui sono destinati gli interventi di acquisizione o di recupero;
2) i requisiti dei soggetti attuatori e degli utenti degli alloggi;
3) la ntura degli interventi;
4) l'ammontare e la natura del finanziamento;
5) le norme urbanistico - edilizie;
6) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
7) la documentazione necessaria;
8) i termini per la presentazione delle domande e della documentazione, che devono essere non inferiori a trenta e non superiori a sessanta giorni;
9) i criteri di scelta dei soggetti beneficiari dei contributi.
Sulla base delle domande presentate, i Comuni o loro consorzi entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura del bando, adottano la delibera di formazione della graduatoria e di approvazione dell'elenco dei soggetti cui viene assegnato il contributo: la delibera, divenuta esecutiva, è trasmessa immediatamente alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo art. 8, da adottare sentita le competente commissione consiliare.
Art. 5
Uso e destinazione del patrimonio riqualificato
Gli immobili oggetto degli interventi promossi dalla presente legge possono essere goduti dagli usufruttuari o titolari di diritto d' uso e di abitazione ovvero dai proprietari direttamente o dagli stessi alienati o dati in locazione, secondo le modalità previste dalle convenzioni, a condizione che gli acquirenti, i conduttori e gli assegnatari fruiscano di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore al 25% del limite massimo di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Comune, assicurando la prevalente destinazione residenzaile, può comprendere negli interventi assistiti dal contributo di cui alla presente legge, nel rispetto delle norme comunali vigenti, anche attività esistenti in luogo o trasferite da altro luogo per ecercizi di commercio al dettaglio, artigianato produttivo e di servizio nonchè altre attrività terziarie compatibili con la residenza.
In questi casi la convenzione è integrata da norme che regolano prezzi di cessione e canoni di locazione afferenti la quota parte di immobile destinata ad attività diverse dalla residenza. Ai titolari delle suddette attività non si applicano i limiti di reddito di cui al presente articolo.
Il Comune, in sede di definizione della convenzione, può richiedere l'impegno del concessionario e suoi aventi causa a dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal Comune, assicurando la priorità ai precedenti occupanti.
Gli alloggi compresi negli interventi realizzati da Enti pubblici ai sensi della presente legge sono dati in locazione secondo le disposizioni vigenti in materia di locazione del patrimonio pubblico.
Art. 6
Contributo della Regione
Per gli interventi di cui al presente titolo sono concessi contributi annui costanti, fino ad un massimo di 10 annualità, nella misura massima dell'8% sulla base del costo preventivato dell'intervento - comprensivo dei lavori, delle spese tecniche e generali e degli oneri fiscali
- allegato alla domanda ai sensi del precedente art. 4.
La misura e la durata del contributo per ogni intervento sono stabiliti dal Comune, con l'atto di cui al precedente art. 4, quarto comma, entro i seguenti limiti:
1) manutenzione straordinaria:
- misura massima del 5%;
- durata massima 10 annualità;
2) restauro e risanamento conservativo:
- misura massima dell'8%;
- durata massima 10 annualità;
3) ristrutturazione edilizia:
- misura massima dell'8%;
- durata massima 10 annualità.
Per l'acquisizione di immobili da parte dei Comuni e delle Cooperative edilizie, il contributo è concesso nella misura e durata massime di cui al primo comma e per l'ammontare corrispondente al prezzo di acquisizione.
Per gli interventi a carattere sperimentale da attuarsi mediante una convenzione speciale con il Comune, anche al fine di predisporre adeguate normative tecniche, la misura del contributo può essere elevata fino al 12%. Le modalità, le prescrizioni e la localizzazione di tali interventi sono indicate nel programma di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 7
Formale concessione del contributo e sua erogazione
La formale concessione e l'erogazione del contributo competono alla Giunta regionale o, su delega di questa, al Presidente o ad un componente della Giunta.
L'erogazione del contributo è disposta alla presentazione dei seguenti atti:
- concessione o autorizzazione edilizia e convenzione o atto unilaterale d' obbligo;
- adesione di massima alla concessione del mutuo o contratto condizionato di mutuo da parte dell'istituto di credito;
- stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 50% del costo preventivato dell'intervento.
Il contributo potrà essere erogato direttamente ai soggetti beneficiari in un' unica soluzione annua o erogato direttamente all'istituto di Credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo in base alle indicazioni concordate con i beneficiari.
Art. 8
Revoca del contributo e subentro nell'assegnazione del contributo revocato
Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla convenzione o dall'atto unilaterale d' obbligo comporta la revoca del contributo, fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.
La revoca del contributo di cui alla presente legge o la rinuncia del beneficiario comporta il subentro nell'assegnazione del contributo regionale del soggetto compreso nella graduatoria relativa alla stessa categoria di operatori di cui al precedente articolo 4 e comunque nei limiti delle rese disponibilità.
Art. 9
Mutui edilizi
Ai sensi della presente legge sono concessi dagli Istituti di credito, che avranno stipulato apposita convenzione con la Regione, mutui edilizi alle condizioni previste dalla convenzione stessa ai soggetti beneficiari del contributo regionale.
Ai mutui di cui al comma precedente non è concessa, ad integrazione della garanzia ipotecaria di primo grado, la fidejussione regionale prevista dal successivo titolo II.

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