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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Titolo II
PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA
Art. 10
Finalità
Al fine di promuovere interventi di eidiliza residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata da parte di cooperative edilizie, di imprese di costruzione e loro consorzi che realizzano nuovi alloggi aventi le caratteristiche previste dalle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, agli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno e alla legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, sono concessi la garanzia integrativa e l'eventuale contributo di cui ai successivi articoli.
Art. 11
Garanzia regionale
La Regione è autorizzata a concedere la propria fidejussione a garanzia del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi - compresi quelli di mora - ad integrazione della garanzia ipotecaria di primo grado, sui mutui contratti da Cooperative edilizie e da Imprese per la costruzione di alloggi da realizzare su aree comprese nei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare concesse in proprietà o in diritto di superficie, su aree comprese in lottizzazioni o piani particolareggiati convenzionati, nonchè su aree a intervento urbanistico diretto.
La concessione della garanzia fidejussoria regionale è limitata ai mutui stipulati negli anni 1980- 1982 concernenti interventi di edilizia residenziale convenzionata compresi nei programmi di cui al successivo art. 14 per un importo massimo di mutui di L.100 miliardi annui nel triennio 1980- 1982. Detto importo massimo di mutui è comprensivo anche di quelli previsti nel precedente art. 9.
Per gli alloggi costruiti su aree in proprietà la garanzia integrativa regionale non potrà superare il 75% dell'ammontare del mutuo; per quelli costruiti su aree in diritto di superficie, la garanzia integrativa sarà pari al 100% dell'ammontare del mutuo.
L'istituto mutuante potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche in caso in cui il mutuatario sia soggetto a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge 17 luglio 1975 n. 400 Sito esterno.
La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d' asta, purchè l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'Istituto mutuante. L'istituto mutuante stesso dovrà peraltro proseguire la esecuzione, trasferendone il ricavato alla Regione.
Per gli interventi realizzati in aree per l'ediilizia economica e popolare, in ogni caso in cui si verifichi la decadenza della concessione ad edificare ovvero la decadenza o l'estinzione del diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui ipotecari secondo le modalità di cui all'art. 37 secondo e terzo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto della Giunta regionale o di un membro della stessa appositamente delegato, nel rispetto dei programmi approvati dal Consiglio Regionale a norma del successivo art. 14.
Nel caso in cui gli interventi promossi ai sensi del presente titolo siano assistiti dal contributo regionale di cui al successivo articolo 12, la garanzia s' intende prestata con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo e resta valida finchè sussista comunque un credito dell'istituto mutualnte.
Art. 12
Contributo della Regione
Agli interventi promossi dal presente titolo la Regione può altresì concedere contributi annui costanti, fino ad un massimo di otto annualità, nella misura massima del 3% sull'ammontare del mutuo concesso ai sensi del precedente art. 11. Possono beneficiare del suddetto contributo le cooperative edilizie e le imprese di costruzione a condizione che gli alloggi realizzati siano assegnati o ceduti a soggetti fruenti di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore al 25% di quello massimo di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13
Formale concessione del contributo e sua erogazione
La formale concessione e l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo competono alla Giunta regionale o, su delega di questa, al Presidente o ad un componente della Giunta.
L'erogazione del contributo è disposta alla presentazione dei seguenti atti:
- concessione edilizia e convenzione o atto unilaterale d' obbligo;
- adesione di massima alla concessione del mutuo o contratto condizionato di mutuo da parte dell'istituto mutuante;
- stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 50% del costo preventivato dell'intervento.
Il contributo potrà essere erogato direttamente ai soggetti beneficiari in un' unica soluzione annua o erogato direttamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo in base alle indicazioni concordate con i beneficiari.
Per i contributi aggiuntivi di cui al successivo articolo 16 la documentazione prevista dal 2 comma del presente articolo è integrata da copia del provvedimento di concessione del contributo statale.
Art. 14
Programmazione degli interventi
Il programma degli interventi da assistere con la garanzia sussidiaria della Regione e con l'eventuale contributo di cui al precedente articolo 13 è approvato dal Consiglio regionale tenendo conto degli obiettivi, delle finalità e dei riferimenti programmatori indicati nel piano decennale per l'edilizia.
Per la foremazione del programma regionale i Comuni interessati alla promozione degli interventi di cui al presente titolo possono presentare alla Regione dettagliate proposte dando la priorità al completamento di iniziative in corso nonchè agli interventi su aree già disponibili ed i cui progetti siano muniti di licenza o concessione edilizia.
Ai fini del godimento dei benefici di cui al presente titolo i Comuni stessi possono comprendere fra le proposte anche interventi di edilizia convenzionata in corso di attuazione.

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