Espandi Indice

> Vai alla prima ricorrenza nel documento, indietro (indietro) o avanti (avanti) per spostarti alle occorrenze precedenti o successive

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1980, n. 50

INTERVENTO IN VIA DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI OSPEDALIERI DELLE SOMME AGLI STESSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 23- TER DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 3 novembre 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere anticipazioni agli enti ospedalieri della regione, ovvero agli enti che subentrano per legge ai medesimi in attuazione della riforma sanitaria, fino ad un massimo di lire 75.000.000.000, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione della cassa regionale, sulle somme a ciascuno di essi dovute ai sensi dell'art. 23 - ter, 2 comma, del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno.
Art. 2
Le anticipazioni di cui al precedente articolo, da contenersi nei limiti dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi degli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1979, dovranno essere finalizzate esclusivamente alla estinzione o riduzione delle passività verso i fornitori di beni e servizi, riferibili allo stesso periodo.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predetermana i criteri a cui attenersi nella predisposizione delle deliberazioni concernenti le anticipazioni previste dal comma precedente.
Art. 3
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Variazione in aumento: TITOLO VI ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 17a - Partite di giro
Cap. 07155 Recupero delle somme anticipate agli Enti Ospedalieri della Regione Emilia - Romagna per l'estinzione o la riduzione delle passività dei medesimi verso fornitori di beni e servizi (art. 23- ter, 2 comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno)( cni) previsione di cassa L.75.000.000.000 previsione di competenza L.75.000.000.000 STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Variazione in aumento PARTE 3 - CONTABILITA' SPECIALE Sezione 1a - Partite di giro
Cap. 91285 Anticipazioni agli Enti Ospedalieri della Regione Emilia - romagna delle somme necessarie per l'estinzione o la riduzione delle passività dei medesimi verso fornitori di beni e servizi (art. 23- ter, 2 comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno)( cni) (Parte 3a - Sezione 1a) ( Classif. ISTAT: 04 - Titolo 4 ) previsione di cassa L.75.000.000.000 previsione di competenza L.75.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 31 ottobre 1980.

Espandi Indice