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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 11
Nuovo limite d' impegno per il credito fondiario in agricoltura
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in conto ammortamento mutui fondiari in favore di aziende e cooperative agricole per gli interventi previsti dall'art. 3, 2 comma, della LR 4- 4- 1973 n. 20 e dall'art. 1, 2 comma della LR 25- 5- 1974 n. 19 per un limite di impegno di Lire 500 milioni a decorrere dal 1982.
L'onere annuo derivante dalla presente autorizzazione resta a carico della Regione Emilia - Romagna per i primi 5 anni, per essere successivamente acquisito a carico del Bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno (Cap. 20040).

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