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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 12
Attività dimostrative nel campo delle produzioni animali finanziate con mezzi regionali
Attività dimostrative nel campo delle produzioni animali finanziate con mezzi regionali
Dopo l'art. 9 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 è aggiunto il seguente art. 9 bis:
"art. 9 bis
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a finanziare progetti ed iniziative a carattere dimostrativo per le finalità della presente legge
Possono essere altresì finanziati progetti per il potenziamento di laboratori per la ricerca applicata d' interesse regionale riguardanti le produzioni animali gestiti da enti pubblici o di diritto pubblico, da Consorzi o da associazioni dei produttori. Tali progetti saranno realizzati attraverso convenzioni da stipularsi con gli istituti o enti beneficiari.
Nell'ambito di programmi regionali per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere erogati anche contributi in conto capitale in favore di aziende singole e di cooperative agricole ai fini della realizzazione di impianti dimostrativi per la produzione e la utilizzazione di energie integrative in zootecnia, nella misura massima del 50% della spesa elevata al 70% qualora l'impianto abbia carattere di novità sperimentale ".
Per gli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di L.1.000.000.000 nel 1980 anche in anticipazione di eventuali finanziamenti statali per la realizzazione del programma sperimentale per la utilizzazione del biogas in agricoltura. (Cap. 10500).

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