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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 14
Modifica degli artt. 8 e 11, LR 29- 8- 79, n. 29. Contributi una tantum sui finanziamenti a breve scadenza e sulle iniziative di sviluppo delle forme associative
Il primo comma dell'art. 8 della L. R. 29- 8- 1979, n. 29 è così sostituito:
" Per gli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982 la Regione eroga contributi una tantum del 2% calcolati sul massimo scoperto del 1 anno o di frazione d' anno, a seconda del tipo di operazione, dei finanziamenti a breve termine accesi dalle forme associative artigiane e garantiti da fidejussione di consorzi artigiani di garanzia costituiti ai sensi della LR n. 13 del 2- 4- 1977 ".
L'art. 11 della L. R. 29- 8- 1979, n. 29 è così sostituito:
" Le domande per la concessione di contributo di cui all'art. 9 devono essere corredate da una relazione illustrativa delle finalità perseguite nei singoli progetti promozionali e di diffusione delle forme associative artigiane, indicando per ciascun progetto il relativo preventivo di spesa. I centri regionali possono presentare relazioni dalle quali risultino gli stati di attuazione dei progetti: sulle spese sostenute la Giunta regionale può erogare anticipazioni fino al 50% della spesa complessiva prevista nei progetti. La quota residua del contributo è liquidata sulla base della nota giustificativa di spesa indicante le spese sostenute per ciascun progetto promozionale, ripartite per capitoli relativi: alla promozione, all'assistenza, all'organizzazione, al personale ed alle spese generali ".

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