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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 26
Intervento eccezionale in favore delle vittime della strage di Bologna
La Regione Emilia - Romagna, fermi restando ulteriori eventuali interventi da adottare con successivi atti, è autorizzata, entro il limite di L.500.000.000, ad assistere e soccorrere le famiglie colpite dalla strage di Bologna del 2 agosto 1980.
I fondi saranno assegnati per la loro gestione, ai sensi dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, al Comune di Bologna, che li destinerà al finanziamento d' interventi di assistenza straordinaria in favore dei superstiti e degli eredi delle vittime della strage del 2 agosto 1980.
I fondi saranno assegnati sulla base di programmi di intervento deliberati dal Comune di Bologna, elaborati in concorso con la Giunta regionale, rivolti in particolare a costituire borse di studio per i giovani studenti che nella strage abbiano perso i genitori; ad assistere anziani, feriti o vedovi o che abbiano perso figli; a far fronte a spese che i feriti nella strage abbiano sostenuto o debbano sostenere per cure mediche e ad eventuali mancati redditi in conseguenza dell'attentato; a fare fronte ai danni subiti da privati in conseguenza dell'attentato, e a far fronte a spese comunque sostenute o da sostenere in conseguenza della strage.
La Giunta regionale riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente circa i criteri di finalizzazione e la gestione dei fondi.
Il Consiglio regionale decide con propria deliberazione l'assegnazione definitiva dei fondi.

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