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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 29
Interventi in capitale per le scuole materne non statali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi, a norma dell'Art. 6 - 2 comma della legge 5- 8- 1975, n. 412 Sito esterno " Edilizia scolastica " per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro Consorzi e da Enti ed istituzioni sulla base delle promesse di contributo rilasciate dal Ministero della Pubblica Istruzione, prima del trasferimento delle funzioni e dei relativi fondi alle Regioni a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno. Lire 303.540.000 per l'esercizio finanziario 1981 (cap. 73130).

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