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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 3
Modificazioni interne della destinazione dei fondi residui legge " Marcora "
Le destinazioni di spesa volte ad utilizzare le assegnazioni disposte sulla legge 1- 7- 1977 n. 403 Sito esterno effettuate con le LLRR 9- 11- 1977 n. 42 (art. 38), 20- 10- 1979 n. 31 (art. 1 lett. h) e 23- 4- 1980 n. 26 (art. 1 lett. d), e), i)), sono così modificate ed integrate:
a) Il limite di impegno di L.1.000.000.000 di cui all' art. 38 LR 9- 11- 1977, n. 42 concernente la concessione di contributi in conto interessi per l'acquisto di macchine operative e motrici specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole ovvero destinate alla meccanizzazione della coltivazione della barbabietola da zucchero, nonchè per l'acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette limitatamente alle aziende ricadenti in zone vocate alla orticoltura e floricoltura e rientranti nelle linee fissate dai piani zonali di sviluppo, è ridotto a partire dal 1980 di L.400.000.000 (Cap. 12160).
b) L'autorizzazione di spesa concernente gli interventi in conto capitale, per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici del regolamento CEE n. 1760/ 1978 riguardanti l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani e disposta dall'art. 6, lett. e) della Legge 23- 4- 1980, n. 26 Sito esterno, è elevata nel 1982 da Lire 100.000.000 a Lire 300.000.000.
c) Per la concessione di contributi per la istituzione della rete regionale di informazione contabile agricola e per l'assistenza tecnica e di gestione alle aziende ed alle cooperative agricole è autorizzata la spesa di Lire 750.000.000 nel 1981 e L.750.000.000 nel 1982 (cap. 18080 cni).
Dopo l'art. 20 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è aggiunto il seguente art. 20 bis:
Dopo l'ultimo comma dell'art. 45 della legge regionale 5 maggio 1977 n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:
"art.20 bis
La Giunta regionale è autorizzata ad istituire una rete regionale di informazione contabile agricola in applicazione del Regolamento n. 79/ 65 CEE del 15 giugno 1965 modificato dal Regolamento CEE n. 2910/ 73.
In prosecuzione degli interventi finanziati con i fondi assegnati alla Regione in attuazione della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno, possono essere concessi, in favore delle associazioni di produttori agricoli di cui al 1 comma del precedente art. 20 contributi annui nel limite massimo del 70% della spesa ammissibile per l'impiego di tecnici che svolgono a tempo pieno attività di assistenza alla gestione dell'azienda agricola, ovvero di tecnici che svolgono attività di assistenza tecnica alla fase agricola delle produzioni.
Ai Centri contabili, di cui al 2 comma dell'art. 19 della presente legge possono essere concessi:
- contributi annui, nel limite massimo del 70% della spesa ammissibile, per l'impiego di un tecnico che svolga a tempo pieno attività di coordinamento e di indirizzo delle attività delle Associazioni di cui al primo comma del precedente art. 20;
- contributi, pari al 90% della spesa ammissibile, per la elaborazione a fini di gestione di contabilità o di rilevazioni aziendali.
La realizzazione degli interventi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo è delegata, per i territori di rispettiva competenza, alle Province, le quali provvederanno ad erogare i contributi sulla base di programmi formati e proposti dai Consigli dei produttori e dei lavoratori agricoli di cui al precedente articolo 4 ed approvati dalle Province stesse.
L'erogazione è subordinata all'acquisizione delle corrispondenti assegnazioni statali alla cassa regionale. I fondi assegnati saranno gestiti secondo le disposizioni contenute nell'art. 30 della legge regionale 6- 7- 1977 n. 31, con l'istituzione sui bilanci degli enti delegati di appositi capitoli, sia nella parte entrata che nella parte spesa, assegnando loro la denominazione del corrispondente capitolo del bilancio regionale.
Le spese effettuate saranno certificate mediante la presentazione alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, di una relazione sui risultati economici e finanziari, secondo il disposto dell'art. 78 della legge regionale medesima.
Gli enti delegati possono impegnare sin dall'anno 1980 l'intera assegnazione del biennio 1981- 1982, fermo restando che le obbligazioni di pagamento debbono essere contenute nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte dalla Regione.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce mediante istruzioni le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo ".
" I compiti di socio - informazione di cui al quarto comma del presente articolo possono essere affidati anche alle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ".
" La Regione può motivatamente ritardare l'adempimento del requisito di cui al punto d) del sesto comma del presente articolo, qualora ragioni di forza maggiore non consentano l'assunzione di consulenti socio - economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno ".
d) Per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti di conduzione di cui all'art. 2 LR 4- 4- 1973, n. 20 è disposta la elevazione degli stanziamenti rispettivamente: nel 1980 da L.8.063.000.000 a L.8.213.000.000 nel 1981 da L.7.063.000.000 a L.7.163.000.000 nel 1982 da L.6.500.000.000 a L.7.013.000.000 (Cap. 18360).
e) Per la concessione di " Contributi straordinari della Regione all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per l'Emilia - Romagna a norma della LR 13- 5- 1977, n. 19 " è disposta la elevazione del relativo stanziamento del 1980 da Lire 600.000.000 a Lire 850.000.000 ed una nuova autorizzazione di spesa di Lire 450 milioni nel 1981. (Cap. 18760). La integrazione dei fondi di cui alla presente lettera è finalizzata alla realizzazione dei seguenti interventi, a norma dell'art. 2 - punto 2 della LR 13- 5- 1977, n. 19, istitutiva dell'Ente:
1) Assistenza finanziaria a favore della Cooperativa agricola CALM Comacchio (Ferrara): Lire 250 milioni nel corso dell'esercizio 1980; Lire 250 milioni nel corso del 1981 per la concessione di anticipazioni relative alla copertura di spese di cui al bilancio consuntivo della Cooperativa CALM del 1979.
2) Restituzione all'ERSA degli oneri derivanti alla stessa in conseguenza delle anticipazioni effettuate a tasso agevolato in favore di cooperative agricole del basso ferrarese colpite dal nubifragio dell'estate del 1979: Lire 200 milioni autorizzati per l'esercizio 1981.
f) Per la concessione, a norma dell'art. 14 LR 20- 10- 1979, n. 31 di " Contributi per l'onere corrispondente all'attualizzazione della parte del tasso di interesse eventualmente eccedente gli 8 punti percentuali sui mutui agevolati concessi dal fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa, in attuazione della legge 30- 11- 1976, n. 796 Sito esterno per l'edilizia abitativa rurale ": Lire 800.000.000 nel 1982 (Cap. 32275 - cni).
Per effetto delle autorizzazioni e degli accantonamenti " a fondo globale " disposti dal 1 comma del presente articolo è eliminato l'accantonamento di Lire 900.000.000 nel 1981 e di Lire 1.863.000.000 nel 1982 già disposto in sede di approvazione del bilancio pluriennale 1980- 1982 sul Programma 09 - " Servizi per le aziende ecc. " sotto la voce " Nuovi interventi di assistenza tecnica in Agricoltura ".

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