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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 32
Le autorizzazioni integrative disposte sui capitoli n. 72550 " Diritto allo studio ", n. 43900 " Trasporti scolastici " n. 78820 " Attività estive a favore dei minori " rispettivamente in ragione di Lire 136.088.206, Lire 89.165.600, e Lire 36.045.668 per l'anno 1980, con riferimento alla Legge regionale 28- 8- 1978, n. 34 sono destinate, nell'ambito delle finalità generali della legge stessa, per il finanziamento di interventi finalizzati di sviluppo, in relazione alle specifiche richieste inoltrate dai Comuni o loro Consorzi.
La lettera c) del 6 comma dell'Art. 4 della LR 28- 8- 1978, n. 34, come modificato dall'Art. 46 della LR 20 aprile 1979, n. 10 è modificato nel modo che segue:
" c) una quota - parte non superiore al 10%, in modo proporzionale alle spese programmate per brevi soggiorni guidati, durante il periodo scolastico (non riconoscibili nelle gite scolastiche), effettuati in collaborazione con gli organi collegiali della scuola. Qualora l'ammontare delle richieste presentate dai Comuni, venga a limitare lo scopo promozionale di riequilibri del contributo verranno fissate quote massime da ammettere al riparto ".

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