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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 38
Stanziamento per la gestione degli introiti e delle spese relative ai beni degli enti di cui all'art. 117 del DPR 6- 6- 1977 Sito esterno trasferiti alla Regione
Per la gestione degli introiti e delle spese relative ai beni patrimoniali trasferiti dagli Enti soppressi ai sensi del 4 e 5 comma dell'art. 117 del DPR 24- 7- 77, n. 616 Sito esterno la Regione è autorizzata a provvedere per il tramite di funzionario delegato appositamente nominato nell'ambito delle competenze del Servizio Demanio e patrimonio, a norma del 2 comma dell'art. 66 della LR 6- 7- 77, n. 31 e con le modalità di cui al Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 " ... per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati ".
Sono istituiti, a partire dall'esercizio finanziario 1980, nell'ambito delle partite di giro due appositi capitoli di bilancio in entrata e in spesa, che saranno dotati di uno stanziamento di Lire 4.000.000 tanto per la competenza che per la cassa.
Le aperture di credito saranno disposte dalla Giunta nell'ambito degli stanziamenti annualmente determinati, a favore di detti capitoli, dalla Legge di Bilancio. Il funzionario delegato è tenuto all'accertamento delle entrate ed al versamento dell'eventuale eccedenza di esse rispetto alle spese sostenute, ai sensi del 5 comma dell' art. 117 del DPR 24- 7- 77, n. 616 Sito esterno.

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