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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 39
Fondo di garanzia fidejussoria per mutui destinati ad opere di miglioramento forestale
Fondo di garanzia fidejussoria per mutui destinati ad opere di miglioramento forestale
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il rimborso di mutui, per la durata massima di anni 20 - oltre il periodo di preammortamento - e alle condizioni di tasso previste dalla legge per il credito agrario di miglioramento, concessi in attuazione della legge regionale 24- 1- 1975 n. 6, articolo 7, modificato dal 3 comma dell' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1978 n. 42, destinati a finanziare opere di miglioramento forestale comprese nel progetto FEOGA - XV Tranche - finanziato dalla Comunità Economica Europea( CEE) ed ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno.
In caso di mancato pagamento, da parte degli enti beneficiari della fidejussione sopramenzionata, delle rate del mutuo, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento delle stesse a favore dell'istituo mutuante entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'istituto stesso del mancato pagamento.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno.
L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dall'ente inadempiente delle somme pagate dallo stesso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Alle eventuali spese conseguenti alla gestione della garanzia fidejussoria si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 89150 del bilancio di previsione 1980 la cui denominazione viene così modificata " Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie sui mutui destinati a finanziare opere di miglioramento forestale ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno ".

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