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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 4
Destinazione fondi aggiuntivi per limiti di impegno in attuazione progetti FEOGA
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare nuovi limiti di impegno a decorrere dall'esercizio 1981 in attuazione dei progetti FEOGA, già autorizzati dalle Leggi regionali 20 aprile 1979 n. 10 e 20 ottobre 1979 n. 31 per un importo di Lire 107.000.000 di cui Lire 90.000.000 coperti da corrispondente assegnazione statale nei seguenti capitoli di spesa:
a) Cap. 10745 " Interventi in conto interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario concessi in esecuzione di progetti ammessi ai benefici di cui alla parte 2a del regolamento n. 17 in data 5- 2- 1964 del Consiglio CEE in materia di zootecnia ": Lire 42.000.000 dal 1981.
b) Cap. 12195 " Interventi in conto interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario concessi in esecuzione di progetti ammessi ai benefici di cui alla parte 2a del Regolamento n. 17 in data 5- 2- 1964 del Consiglio CEE in materia di orto - floro - frutticoltura e di vitivinicoltura ": Lire 28.000.000 dal 1981.
c) Cap. 14950 " Contributi aggiuntivi costanti annui per la durata di 20 anni a favore di Enti pubblici per l'ammortamento di mutui agevolati da questi ottenuti per il finanziamento di opere di rimboschimento assistito dal contributo CEE o dello Stato ": Lire 20.000.000 dal 1981 di cui Lire 17.000.000 con mezzi regionali.
d) Cap. 15120 " Contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione di infrastrutture in zone di montagna e di collina ed in zone svantaggiate, a norma dell'art. 26, 2 comma della LR 5- 5- 1977, n. 18 ": Lire 17.000.000 dal 1981.

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