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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 40
Modalità di gestione dei fondi assegnati alle Amministrazioni provinciali in materia di formazione professionale
Per la gestione dei fondi assegnati alle Amministrazioni provinciali in attuazione della LR 24 luglio 1979, n. 19 " Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni ", per la erogazione dei contributi di cui all'art. 9 della stessa legge, le Amministrazioni delegate sono tenute ad adottare le procedure e le modalità di erogazione previste dal Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, nei limiti della loro compatibilità con la normativa contabile in vigore per gli Enti locali.
Le Amministrazioni provinciali sono tenute, a norma dell'Art. 78, 2 comma della LR 6- 7- 1977, n. 31, a certificare annualmente in termini sintetici l'ammontare delle spese impegnate ed erogate nell'esercizio delle funzioni ed i delegate dalla soprarichiamata LR 24- 7- 1979, n. 19 ed a fornire relazione circa lo svolgimento delle funzioni ed i risultati raggiunti. Gli adempimenti previsti dal presente comma, nel caso di attività di formazione finanziata con i fondi della CEE, avranno periodicità trimestrale o la diversa periodicità espressamente richiesta dalla Regione.

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