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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

Art. 41
Copertura finanziaria
Ai nuovi o maggiori oneri, conseguenti alle nuove autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a L.19.065.328.215 nel 1980, L.4.400.540.000 nel 1981 e L.12.047.000.000 nel 1982 la Regione fa fronte a norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale di contabilità 6- 7- 77 n. 31, nel modo seguente:
a) quanto al 1980: Con mezzi regionali per L.14.565.328.215 e con assegnazioni statali a destinazione vincolata per L.4.500.000.000;
b) quanto al 1981: Con mezzi regionali per L.2.810.540.000 e con assegnazioni statali per L.1.590.000.000;
c) quanto al 1982: Con mezzi regionali per L.707.000.000 e con assegnazioni statali per L.11.340.000.000.
La materiale copertura finanziaria delle spese autorizzate dalla presente Legge viene formalizzata contabilmente nel contesto della legge regionale di assestamento del Bilancio annuale per l'esercizio 1980 e del Bilancio pluriennale 1980- 1982 presentata al Consiglio regionale in concomitanza con la presentazione della presente Legge.

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