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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1980, n. 54

INTEGRAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1979, N. 48 " INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE AI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 160 del 17 novembre 1980

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48, è aggiunto il seguente comma:
" Per coloro che nell'anno 1980 si iscrivono al primo anno della scuola media superiore, la documentazione relativa agli interventi deve essere inviata dai Comuni entro il 15 novembre. In tal caso, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede entro il 30 novembre alla ripartizione e alla liquidazione dei contributi".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44, ultimo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 novembre 1980

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