Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. 57

NORME PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO AI PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 178 del 15 dicembre 1980

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI
Espandere area tit2 Titolo II - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI
Art. 1
Istituzione dei ruoli nominativi regionali
Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici delle Unità Sanitarie Locali in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole Unità Sanitarie Locali approvate dalle competenti assemblee in conformità al piano sanitario regionale.
Art. 2
Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali per la iscrizione nei ruoli nominativi regionali
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad inviare alla Giunta regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonchè copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.
Le Unità Sanitarie Locali sono, altresì tenute a comunicare alla Giunta regionale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonchè le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 3
Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - Pubblicazione - Ricorsi
Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.
La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.
Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.
Art. 4
Impianto e gestione meccanografica dei ruoli
La Giunta regionale provvede all'impianto ed alla gestione meccanografica dei ruoli nominativi regionali a mezzo dell'Azienda regionale per il centro elettronico.
Specifici adempimenti per la predisposizione meccanografica dei dati possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, a imprese specializzate nel settore, che vi provvedono secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta stessa.
Art. 5
Copertura finanziaria
Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del secondo comma del precedente articolo si provvederà con i fondi che verranno stanziati, per l'esercizio finanziario 1981, sul capitolo 50080 " Spese per studi, indagini, consulenze e collaborazioni nel settore della sanità, igiene e servizi sociali " del bilancio di previsione per l'esercizio stesso.
Titolo II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 6
Personale avente titolo alla prima iscrizione
Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali, di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sotto elencati enti con sede nella regione Emilia - Romagna, addetto, per ciascun ente, ai servizi di seguito indicati:
a) enti ospedalieri;
b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed altri enti pubblici di cui all'art. 64, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, addetto ai servizi connessi al ricovero e alla cura degli infermi di mente;
c) consorzi di enti locali per la gestione dei servizi igienico - sanitari, nonchè consorzi per i servizi sanitari e sociali, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari;
d) Province, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione e cura, e ai presidi sanitari extra - ospedalieri;
e) Comuni, limitatamente al personale che presta servizio negli uffici di igiene e sanità comunque denominati e in altri servizi o presidi che esercitano funzioni in materia igienico - sanitaria.
Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopraindicati.
Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:
a) il personale di ruolo dipendente dagli enti di cui al primo comma, ancorchè non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, presti servizio, in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri enti pubblici;
b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, ancorchè in settori non sanitari.
Può essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale dipendente dalla Regione Emilia - Romagna, limitatamente a quello:
- tecnico - sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi e altri servizi sanitari degli enti locali;
- tecnico - sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali.
Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:
a) il personale regionale dei servizi operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma ed al successivo sesto comma;
b) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349 Sito esterno, escluso quello che presta servizio presso i servizi centrali e operativi decentrati della Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, che sarà inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione Emilia - Romagna secondo le modalità ed i criteri stabiliti con legge regionale;
c) il personale dipendente dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, secondo quanto previsto all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
d) i medici e i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali, salvo diversa necessità della Regione, formalizzata con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare " Bilancio e affari generali ", da adottarsi entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge;
e) il personale della Croce Rossa Italiana( CRI) adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, indicate nel DPR 31 luglio 1980, n. 613 Sito esterno, trasferiti ai sensi dell'articolo 70, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, nonchè quello previsto dal secondo comma dell'articolo 24/ ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno;
f) il personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni( ENPI) e dell'associazione nazionale per il controllo della combustione( ANCC) individuato con le procedure di cui all'art. 17 del DPR 31 luglio 1980, n. 619 Sito esterno, nonchè il personale tecnico e sanitario previsto dall'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Entro trenta giorni dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale viene attuato il trasferimento ai Comuni delle funzioni dei servizi operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali ai sensi del primo comma dell'articolo 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, il personale di cui alla lettera a) del precedente comma può presentare alla Giunta regionale domanda per essere mantenuto nei ruoli del personale dipendente dalla Regione. Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare " Bilancio e affari generali ", nei successivi sessanta giorni.
Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali gli stabilimenti e le aziende termali indicati al terzo e quarto comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.
Resta salva l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale in servizio di ruolo presso ogni altro ente pubblico addetto a servizi le cui funzioni siano trasferite al servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno.
Art. 7
Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli
Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali, gli Enti, amministrazioni e associazioni da cui dipende il personale indicato al precedente articolo 6 devono presentare alla Giunta regionale elenchi nominativi di detto personale, sottoscritti dal legale rappresentante, nei tempi e secondo le modalità che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta stessa, anche in relazione alle esigenze dell'impianto e gestione meccanografica dei ruoli.
Il personale dipendente dalla Regione Emilia - Romagna di cui al quarto comma del precedente art. 6, per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali dovrà presentare domanda alla Giunta regionale nel termine e secondo le modalità previste dall'art. 68, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Prima della formalizzazione negli appositi atti e della trasmissione alla Giunta regionale degli stessi, gli enti, amministrazioni e associazioni di cui al precedente primo comma, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi e i dati predisposti, mediante avvisi esposti nei rispettivi albi nonchè con altre idonee forme di divulgazione.
Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'ente di appartenenza entro venti giorni dalla pubblicizzazione.
Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie ai comuni, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'Unità Sanitaria Locale presso cui il personale è utilizzato.
L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle norme del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Art. 8
Concorsi d' assunzione
Fino all'adozione delle leggi regionali di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, i provvedimenti amministrativi di competenza della Regione relativi ai concorsi di assunzione di cui al detto decreto sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare " Bilancio e Affari generali ", in ordine ai bandi di concorso, alla nomina delle commissioni concorsuali, escluse le eventuali sostituzioni, nonchè all'approvazione della graduatoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 dicembre 1980

Espandi Indice