Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1981, n. 1

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' PER I SOCCORSI ALLE POPOLAZIONI VITTIME DEL TERREMOTO E LA RICOSTRUZIONE NELLE REGIONI SINISTRATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1981

Art. 1
La Regione Emilia - Romagna contribuisce alle prime opere di soccorso e di ricostruzione a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980, con lo stanziamento di un fondo di lire 1 miliardo. A tale somma si aggiungono tutte le offerte di denaro fatte pervenire da terzi, enti e privati, alla Regione Emilia - Romagna per provvedere alle opere di soccorso.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni, ed anche in deroga alle vigenti norme di contabilità, la somma predetta.
Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente in ordine ai criteri adottati o da adottare per i provvedimenti di erogazione, nonchè per le altre iniziative in corso o in programma per le popolazioni colpite.

Espandi Indice