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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 giugno 1981, n. 16

NUOVE PROVVIDENZE PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI CONSIDERATI DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 dell' 11 giugno 1981

Art. 6
Variazioni di bilancio
La iscrizione a bilancio annuale e pluriennale delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge terrà luogo con legge di bilancio o di variazione da parte dello Stato degli atti amministrativi di assegnazione dei fondi di copertura.
La erogazione delle spese autorizzate potrà essere disposta, compatibilmente con il rispetto dell'equilibrio nella gestione della cassa regionale, anche prima della riscossione delle corrispondenti assegnazioni statali da parte della Regione dei fondi statali di copertura.

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