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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 21

NORME SULLE COMPETENZE, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER L'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 18 agosto 1981

Art. 5
Alle sedute del Comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno.
A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all'esame del CRIA.
I pareri del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati ai commi precedenti.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il collegio ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri che senza giustificazione rimangono assenti tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti.

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