Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 21

NORME SULLE COMPETENZE, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER L'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 18 agosto 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ( CRIA), oltre ai compiti ad esso demandati dalla legge 13 luglio 1966 n. 615 Sito esterno e dal DPR 15 aprile 1971 n. 322 Sito esterno, in materia di inquinamento atmosferico, esercita funzioni consultive e promuove studi e ricerche in tema di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 101 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Il CRIA ha altresì il compito di proporre alla Giunta regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza di problemi e fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico.
Il CRIA presenta, alla Giunta regionale, alla fine di ogni anno, una relazione sulle attività svolte evidenziando i problemi emersi nel corso dell'anno di riferimento.
Art. 2
Nell'ambito della Regione Emilia - Romagna le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 Sito esterno e di cui al DPR 15 aprile 1971, n. 322 Sito esterno, si possono estendere a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera, indipendentemente dalla loro ubicazione.
A tal fine le norme citate al comma precedente si possono applicare, limitatamente agli stabilimenti ivi indicati, anche nei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino asseganti ad alcuna delle zone di controllo previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966 n. 615 Sito esterno.
Art. 3
La Giunta regionale, su conforme motivato parere del CRIA, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 2 anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.
Art. 4
Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico è così composto:
A) dall'Assessore regionale competente per materia con funzioni di presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario tecnico regionale di livello non inferiore all'VIII;
B) da due collaboratori regionali nominati dalla giunta regionale tra quelli aventi qualifica funzionale di esperto o istruttore in controllo e risanamento ambientale;
- da un esperto di igiene pubblica;
- da due esperti di impiantistica industriale;
- da un esperto di chimica;
- da un esperto meteorologo;
- da un esperto di acustica;
- da un esperto di ecosistemi
nominati dalla Giunta regionale tra docenti universitari delle discipline attinenti le materie di competenza del CRIA, tra ricercatori esperti nelle discipline stesse operanti presso Istituti ed Enti di ricerca su designazione dei rispettivi Enti di appartenenza, oppure tra esperti di riconosciuta competenza nelle materie stesse;
D) da tre esperti nominati dalla Giunta regionale tra i nominativi designati dalle organizzazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative;
E) da un esperto agro - zootecnico nominati dalla Giunta regionale tra i nominativi designati dalle organizzazioni imprenditoriali agricole regionali maggiormente rappresentative;
F) da un esperto nominato dalla Giunta regionale tra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
G) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno, nominato dalla Giunta regionale su designazione delle Unità Sanitarie Locali da cui i servizi stessi dipendono in relazione all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Detti esperti partecipano ai lavori del CRIA limitatamente alla trattazione degli argomenti interessanti l'ambito territoriale di ciascun servizio;
H) dal responsabile del servizio Regionale di Igiene Pubblica;
I) dal Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile del capoluogo della Regione;
L) da un funzionario dell'Ispettorato Regionale dei servizi antincendio e della protezione civile;
M) da un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del capoluogo della regione;
N) da un rappresentante delle Province della Regione;
O) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d' Italia.
La Giunta regionale procede alle nomine di cui ai precedenti punti C), D), E), F) e G) su conforme parere della competente Commissione consiliare.
La Giunta nomina altresì il Segretario del Comitato scegliendolo tra i collaboratori regionali addetti al servizio " Tutela e risanamento ambientale", collocati nei livelli retributivi VII od VIII di cui alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.
Il provvedimento di costituzione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I membri del Comitato restano in carica per 5 anni e possono essere riconfermati.
Ai componenti del Comitato, eccettuati i collaboratori regionali, spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, con le modalità e le limitazioni dalla stessa contemplate.
Art. 5
Alle sedute del Comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno.
A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all'esame del CRIA.
I pareri del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati ai commi precedenti.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il collegio ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri che senza giustificazione rimangono assenti tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti.
Art. 6
Il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro per l'esame di singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.
Il Comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici gruppi l'incarico di effettuare sopraluoghi e di riferire al collegio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 agosto 1981

Espandi Indice