LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981
Art. 7
Contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo
La Regione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dagli artt. 10 e 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , concede aiuti finanziari alle Associazioni ed alle relative Unioni riconosciute ai sensi del precedente art. 3, allo scopo di incoraggiarne la costituzione e di agevolarne il funzionamento amministrativo.
L'importo degli aiuti accordati alle Associazioni di produttori, rispettivamente per il I, II e III anno, non può superare il 3%, il 2% e l'1% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare tuttavia rispettivamente il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.
L'importo degli aiuti accordati alle Unioni non può superare, rispettivamente per il I, II e III anno, il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, nè un importo globale di 50.000 unità di conto.
Nel caso in cui l'Associazione di produttori sia costituita con oltre il 50% degli associati operanti nelle zone delimitate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva
CEE n. 268/ 75, l'importo degli aiuti accordati, in base a quanto stabilito dall'art. 18 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, rispettivamente per il I, II e III anno, non può superare il 4%, il 3% ed il 2% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare rispettivamente l'80%, il 60% ed il 40% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.
La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata alla Giunta regionale entro dodici mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo afferente l'anno cui si riferisce la richiesta e deve essere corredata:
1) dalla copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale in vigore e dell'eventuale regolamento interno;
2) dall'estratto autentico del libro soci;
3) dall'estratto notarile del libro verbali delle assemblee concernenti gli eventuali regolamenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dell'art. 2, secondo comma, punto 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 ;
4) da una relazione di attività per l'anno a cui si riferisce la richiesta, approvata dagli organi competenti dell'Associazione o dell'Unione;
5) dalla copia del bilancio consuntivo per l'anno cui si riferisce la richiesta;
6) dalla documentazione attestante il volume di produzione o il fatturato del prodotto o dei prodotti effettivamente immessi sul mercato nei tre anni successivi alla data del riconoscimento;
7) dall'estratto autentico del registro di carico e scarico;
8) dalla documentazione comprovante le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, determinate in base al regolamento della Commissione delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2084.
Il Consiglio regionale è autorizzato ad anticipare fino al 50% del contributo spettante ai sensi del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo. In tale caso, oltre alla domanda e ai documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 6) del comma precedente, dovranno essere presentati:
a) una relazione sull'attività da svolgere nell'anno cui si riferisce la richiesta indicante le probabili spese di costituzione e di funzionamento amministrativo e la loro entità;
b) una copia del bilancio preventivo, relativo all'anno cui si riferisce la richiesta.
Tale anticipazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di concessione degli aiuti e della relativa documentazione.