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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 Sito esterno " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981

Art. 7
Contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo
La Regione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dagli artt. 10 e 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, concede aiuti finanziari alle Associazioni ed alle relative Unioni riconosciute ai sensi del precedente art. 3, allo scopo di incoraggiarne la costituzione e di agevolarne il funzionamento amministrativo.
L'importo degli aiuti accordati alle Associazioni di produttori, rispettivamente per il I, II e III anno, non può superare il 3%, il 2% e l'1% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare tuttavia rispettivamente il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.
L'importo degli aiuti accordati alle Unioni non può superare, rispettivamente per il I, II e III anno, il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, nè un importo globale di 50.000 unità di conto.
Nel caso in cui l'Associazione di produttori sia costituita con oltre il 50% degli associati operanti nelle zone delimitate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva
CEE n. 268/ 75, l'importo degli aiuti accordati, in base a quanto stabilito dall'art. 18 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, rispettivamente per il I, II e III anno, non può superare il 4%, il 3% ed il 2% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare rispettivamente l'80%, il 60% ed il 40% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.
La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata alla Giunta regionale entro dodici mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo afferente l'anno cui si riferisce la richiesta e deve essere corredata:
1) dalla copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale in vigore e dell'eventuale regolamento interno;
2) dall'estratto autentico del libro soci;
3) dall'estratto notarile del libro verbali delle assemblee concernenti gli eventuali regolamenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dell'art. 2, secondo comma, punto 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno;
4) da una relazione di attività per l'anno a cui si riferisce la richiesta, approvata dagli organi competenti dell'Associazione o dell'Unione;
5) dalla copia del bilancio consuntivo per l'anno cui si riferisce la richiesta;
6) dalla documentazione attestante il volume di produzione o il fatturato del prodotto o dei prodotti effettivamente immessi sul mercato nei tre anni successivi alla data del riconoscimento;
7) dall'estratto autentico del registro di carico e scarico;
8) dalla documentazione comprovante le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, determinate in base al regolamento della Commissione delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2084.
Il Consiglio regionale è autorizzato ad anticipare fino al 50% del contributo spettante ai sensi del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo. In tale caso, oltre alla domanda e ai documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 6) del comma precedente, dovranno essere presentati:
a) una relazione sull'attività da svolgere nell'anno cui si riferisce la richiesta indicante le probabili spese di costituzione e di funzionamento amministrativo e la loro entità;
b) una copia del bilancio preventivo, relativo all'anno cui si riferisce la richiesta.
Tale anticipazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di concessione degli aiuti e della relativa documentazione.

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