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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975 N. 6 (24)

Art. 24 (11)
Compiti della commissione amministratrice
La commissione amministratrice provvede a:
a) deliberare il programma quinquennale e i piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento;
b) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
c) deliberare il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dei beni propri e di quelli ad essa affidati ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/5/1974, n. 18, previa relazione del collegio dei revisori;
d) adottare i piani economici ed approvare i piani relativi al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale affidato all'azienda;
e) proporre alla Regione l'acquisizione di boschi, terreni ed altri immobili;
f) deliberare in ordine alle concessioni ed a qualsiasi altro rapporto con terzi di durata non superiore a 9 anni per l'uso dei beni silvo-pastorali e relative infrastrutture appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e gestiti dall'azienda, nonchè in ordine all'utilizzazione diretta dei prodotti disponendo di tutti gli introiti conseguenti le operazioni suddette a norma dell'art. 34 - lett. e) della presente legge;
g) formulare alla Regione pareri e proposte in ordine alle modifiche alla consistenza, alla destinazione ed utilizzazione ed alla costituzione di diritti reali sui beni diversi da quelli silvo-pastorali e relative infrastrutture già inclusi nel demanio forestale dello Stato o nel patrimonio dell'A.S.F.D. (Azienda dello Stato per le foreste) e trasferiti alla Regione;
h) deliberare sugli atti e contratti, necessari per la attività aziendale, che comportino una spesa superiore a lire 10 milioni; se la spesa è inferiore, vi provvede direttamente il presidente, informando immediatamente la commissione amministratrice;
i) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
l) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
m) deliberare sull'organizzazione degli uffici;
n) proporre al Consiglio regionale il regolamento organico del personale dell'azienda;
o) formulare le richieste di comando del personale regionale;
p) provvedere alla designazione del direttore;
q) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal presidente.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal

Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul

riordino istituzionale ", ora abrogata.

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n.29 le

disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente

modificate relativamente alle "norme generali sulle

procedure di programmazione e di finanziamento di strutture

pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte

della regione, di province, comuni, comunità montane,

consorzi di enti locali ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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