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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N.18 E 24 GENNAIO 1975 N.6 (4)

Art. 13
Prescrizioni di massima e di polizia forestale
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentiti gli enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Le prescrizioni di massima e di polizia forestale conterranno, tra l'altro, norme:
1) sulla gestione di impianti per l'arboricoltura da legno;
2) sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati;
3) sulla regolamentazione delle discariche e dell'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura sui terreni boscati, sui prati e sui pascoli.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 le disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente modificate relativamente alle "norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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