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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N.18 E 24 GENNAIO 1975 N.6 (4)

Art. 15
Impiego del Corpo forestale dello Stato
La Regione impiega il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, propone al Ministro per l'agricoltura e le foreste una convenzione per l'impiego del Corpo forestale dello Stato.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 le disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente modificate relativamente alle "norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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