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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N.18 E 24 GENNAIO 1975 N.6 (4)

Capo I
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI
Art. 2
Programma degli interventi
Ai fini di provvedere alla programmazione nel settore forestale ed in relazione alle indicazioni contenute nei piani e nei programmi nazionali, la Regione provvede alla elaborazione dell'inventario dei boschi ricadenti nel proprio territorio. Provvede inoltre alla elaborazione della carta, di validità decennale, dei terreni nudi e suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare.
Gli enti delegati di cui all'art. 16, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano alla Regione per l'approvazione i programmi annuali di intervento per l'esercizio finanziario successivo, relativamente ai territori di rispettiva competenza. Detti programmi vengono predisposti per i territori montani in armonia con i piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane e per il restante territorio con i piani territoriali di coordinamento comprensoriale.
Art. 3

(già sostituito comma 2 da art. 38 L.R. 19 luglio 1997 n. 22,

poi modificato da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Interventi di iniziativa pubblica
Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui all'art. 16, miranti ai fini indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio indisponibile degli Enti locali territoriali e di altre amministrazioni pubbliche.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo è di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della Legge n. 97 del 1994 Sito esterno. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a 15.493,71 Euro per singolo coltivatore diretto, ovvero a 154.937,07 Euro per singola cooperativa.
Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 3 bis
Albo regionale delle imprese forestali
1. È istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.
3. L'albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese dall'albo, ed alle modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.
Art. 4

(aggiunta lettera f) da art. 24 L.R. 2 settembre 1991 n. 24)

Interventi di iniziativa privata
Gli enti delegati provvedono all'erogazione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di iniziativa privata per le finalità di cui all'art. 1, lettere a), b e c), comprese le opere di servizio direttamente connesse.
I contributi di cui al comma precedente sono stabiliti, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico, e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno, nelle seguenti misure a seconda del tipo di intervento:
a) per il miglioramento dei boschi esistenti e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto: contributo fino al 90% della spesa ammessa; per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto la spesa ammessa a contributo dovrà computarsi al netto del valore della massa legnosa ritraibile;
b) per la costituzione di nuovi boschi permanenti e per la ricostituzione di boschi degradati, ovvero danneggiati da avversità, con particolare riguardo ai castagneti da frutto: contributo fino al 90% della spesa ammessa;
c) per l'attuazione di impianti con i criteri dell'arboricoltura specializzata da legno: contributi fino al 70% della spesa ammessa;
d) per il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli degradati: contributo fino al 75% della spesa ammessa;
e) per la realizzazione di impianti di essenze officinali e di colture in campo di prodotti tipici del sottobosco: contributo fino al 60% della spesa ammessa.
f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate.
Per i restanti territori le misure massime dei contributi sopra indicati vengono ridotte rispettivamente al 60% per la lett. a), al 70% per la lettera b) e al 50% per la lett. c).
Le provvidenze previste nel presente articolo possono essere concesse per una sola volta per lo stesso terreno e per una superficie superiore a 1 ettaro. Detti limiti non si applicano per la realizzazione degli impianti di cui alla precedente lettera e). Sono ammesse deroghe solo in casi di danni derivanti da accertata calamità naturale.
Nell'ambito dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n.18, possono prevedersi anche le opere di rimboschimento e di miglioramento dei boschi esistenti. In tal caso il piano di sviluppo aziendale o interaziendale è approvato previo parere dell'ente delegato competente ai sensi della presente legge.
Art. 5

(sostituito ultimo comma da art.1 L.R. 10 dicembre 1987 n. 39)

Interventi a favore della pioppicoltura
Per favorire lo sviluppo della pioppicoltura sono previste le seguenti provvidenze:
- contributo in conto capitale fino ad un massimo del 30% della spesa ammessa (elevabile fino al 40% per i territori di cui al II comma dell'art. 4) o, in alternativa, contributi in conto interessi sulla spesa ammessa a mutuo decennale.
Allorchè i beneficiari siano cooperative agricole o cooperative operanti nel settore della produzione e trasformazione del legno, la misura massima del contributo in conto capitale di cui sopra è elevabile fino al 50% nei territori di cui al II comma dell'art. 4 e fino al 40% nei rimanenti territori.
I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi più volte per lo stesso terreno, per cicli comunque conclusi, e per superfici non superiori a 12 ettari. Il limite di superficie non si applica per gli impianti di ripa o fasce frangivento.
Art. 6
Opere di servizio forestale
Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa per la realizzazione o il ripristino di opere di servizio forestale direttamente connesse a quelle di miglioramento e all'esbosco per complessi forestali non inferiori a 150 ettari.
Se dette opere si riferiscono a boschi di proprietà collettiva (usi civici, comunalie, comunelli e consorzi utilisti), a consorzi di proprietari di cui all'art. 8 o a boschi gestiti con piani economici approvati, la misura del contributo in conto capitale può essere elevata fino al 70% della spesa ammessa
Le opere che fruiscono dei contributi di cui all'art. 4 ed interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere eseguite se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune nonché di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 7
Incentivi per migliorare l'attuazione dei lavori forestali e per la trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a favore di cooperative o loro consorzi e dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 operanti nei territori di cui al II comma dell'art. 4:
a) su prestiti a tasso agevolato fino a cinque anni per l'acquisto di macchine e di attrezzature occorrenti per l'esecuzione di lavori forestali e per la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco e delle piante officinali;
b) sui mutui a tasso agevolato di durata fino a venti anni, oltre al periodo di preammortamento di durata non superiore a due anni, per la realizzazione dei fabbricati occorrenti per la medesima finalità di cui alla lettera a).
Il contributo negli interessi sui prestiti di cui alla lettera a) può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale. L'attualizzazione delle rate quinquennali suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli Istituti esercenti il credito agrario.
Art. 8

(sostituito comma 2 da art. 38 L.R. 19 luglio 1997 n. 22)

Consorzi per la gestione tecnico-economica dei boschi privati
Per le finalità indicate nell'art.1, lettere a), b), c) e d), possono costituirsi, volontariamente o per iniziativa degli Enti delegati, consorzi tra proprietari e conduttori di terreni per realizzare convenienti unità di intervento e di gestione silvo-pastorale.
Le Comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno, promuovere la costituzione dei consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque in unità territoriali organiche non inferiori a 100 ettari di terreni boscati, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, individuata dal perimetro che raccorda le aree consorziate o consorziande più esterne.
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle Comunità montane e delle Province e il Circondario di Rimini (3), nonché le organizzazioni regionali delle associazioni professionali e cooperative interessate, adotta, con il concorso della competente commissione consiliare, lo statuto-tipo per i consorzi di cui al presente articolo.
Lo statuto del consorzio dovrà indicare le norme di elezione dei propri organismi amministrativi, quelle di funzionamento del consorzio stesso nonché i criteri di ripartizione degli oneri tra i consorziati, necessari per realizzare le opere previste e per l'adempimento degli altri fini istituzionali.
I consorzi di cui al presente articolo usufruiscono con priorità dei contributi previsti negli artt. 4, 5, 6 e 7 della presente legge e nelle misure massime ivi indicate.
I consorzi possono includere nei progetti da essi elaborati e per le opere eseguite direttamente una percentuale per le spese di progettazione e direzione lavori nella misura massima del 6% della spesa ammessa.
In alternativa i consorzi possono usufruire dell'assistenza tecnica gratuita da parte della Regione.
Gli Enti delegati di cui all'art. 16 possono affidare a tali consorzi l'esecuzione diretta degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3 per l'attuazione delle opere ricadenti nei territori dei consorzi medesimi, purché composti in maggioranza da piccoli proprietari e coltivatori diretti.
I consorzi gestiscono i propri beni silvo-pastorali secondo il piano economico ovvero secondo il piano di coltura e di conservazione di cui all'articolo 10.
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali i consorzi possono usufruire anche della assistenza tecnica gratuita da parte dei servizi operativi dell'ente delegato competente in materia forestale.
Art. 9
Provvedimenti per la gestione tecnico-economica dei boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti
Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, i Comuni e gli altri enti proprietari di boschi o di terreni da rimboschire possono far parte dei consorzi di cui all'articolo 8 o consorziarsi fra loro. In quest'ultimo caso per l'adozione dello statuto valgono le norme di cui al citato articolo 8.
Alle aziende speciali consorziali costituite tra Enti locali ed altri enti per la gestione e la custodia dei beni silvo- pastorali si applicano le disposizioni ed i benefici previsti per i consorzi volontari indicati all'articolo 8.
Nel caso di scioglimento delle aziende già esistenti: Consorzio delle Comunalie Parmensi (Parma) ed Azienda speciale consorziale Livello di Nasseta (Reggio Emilia), il personale assunto in data anteriore al 1° gennaio 1980 nelle forme previste dal regolamento di ciascun ente e che sarà in servizio al 31 dicembre 1980, verrà inquadrato a domanda nel ruolo unico del personale della Regione Emilia-Romagna, per essere successivamente destinato alle Comunità montane competenti per territorio.
Tale disposizione vale anche nel caso di trasformazione degli enti di cui al precedente comma nei consorzi volontari di cui alla presente legge, limitatamente al personale in eccedenza.
I Comuni e gli altri Enti debbono gestire il loro patrimonio silvo-pastorale in base a propri piani economici approvati dalla Giunta regionale.
Art. 10
Piani economici e piani di coltura e di conservazione
I piani economici di cui agli artt. 8 e 9 vengono normalmente elaborati a cura dei servizi operativi regionali e dell'Azienda regionale delle foreste(1).
Gli Enti delegati, accertata l'impossibilità ad elaborare i piani economici da parte dei servizi operativi regionali competenti e dell'Azienda regionale delle foreste (1), possono autorizzare enti, consorzi, proprietà collettive, privati interessati a ricorrere a tecnici forestali, consorzi di bonifica operanti in montagna e istituzioni universitarie per l'elaborazione dei piani economici. In tal caso i richiedenti potranno usufruire di un contributo pari all'80% della spesa ammessa per l'elaborazione del piano.
I piani economici dovranno contenere, oltre che le previsioni di carattere economico, anche le indicazioni relative alla migliore tutela dei boschi ai fini idrogeologici ed indicare per un periodo di almeno 10 anni le eventuali opere per il miglioramento al patrimonio e che possono beneficiare degli incentivi previsti nella presente legge.
In attesa della sua compilazione, il piano economico può essere sostituito per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un programma economico-colturale provvisorio predisposto con le modalità di cui al primo e secondo comma.
I boschi migliorati e i terreni rimboschiti con gli incentivi previsti nella presente legge dovranno essere gestiti secondo un piano di coltura e di conservazione approvato dagli Enti delegati di cui all'art. 16.
La Giunta regionale, in conformità degli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dal Consiglio regionale, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo e provvede all'approvazione di piani economici, nonché dei programmi economico-colturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.
Art. 10 bis
Ricerca e sperimentazione forestale
1. La Regione persegue le finalità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 1 anche attraverso attività dimostrative e pilota, e attività di divulgazione dei risultati conseguiti. La Regione provvede direttamente allo svolgimento di tali funzioni, ovvero concede contributi a soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 e predispone un programma annuale di intervento, nell'ambito delle disponibilità previste dalla legge di bilancio.
Art. 11
Disposizioni sui tassi bancari
Per la fissazione dei tassi praticati dagli istituti finanziatori e dei tassi agevolati posti a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.
Art. 12
Incendi boschivi e difesa fitosanitaria
La Regione approva un piano quinquennale per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi ed un programma quinquennale per la difesa fitosanitaria forestale.
Nell'attuazione dei piani e dei programmi di cui al precedente comma, la Regione si avvale, oltre che dei servizi operativi centrali e periferici competenti, della collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste(1), dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e della cooperative agroforestali.(2)
Art. 13
Prescrizioni di massima e di polizia forestale
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentiti gli enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Le prescrizioni di massima e di polizia forestale conterranno, tra l'altro, norme:
1) sulla gestione di impianti per l'arboricoltura da legno;
2) sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati;
3) sulla regolamentazione delle discariche e dell'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura sui terreni boscati, sui prati e sui pascoli.
Art. 14
Commissioni consultive comprensoriali
Nel caso di comprensori comprendenti territori vincolati ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la commissione consultiva comprensoriale di cui all'art. 58 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, è integrata da un esperto in scienze forestali designato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale.(2)
Art. 15
Impiego del Corpo forestale dello Stato
La Regione impiega il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, propone al Ministro per l'agricoltura e le foreste una convenzione per l'impiego del Corpo forestale dello Stato.
Capo II
DELEGHE
Art. 16
Deleghe
Ai fini della presente legge, alle Comunità montane, alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini(3)per i territori di rispettiva competenza, sono delegati:
1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;
2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;
3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;
4) l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4, 5, 6;
5) le funzioni amministrative relative alla esecuzione dei piani economici, ai piani di coltura e di conservazione;
6) la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e l'approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;
7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente legge;
8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Gli Enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza territoriale:
1) collaborano con la Regione nell'elaborazione dell'inventario dei boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare di cui all'art. 2, primo comma;
2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di priorità, le domande presentate per l'ottenimento dei benefici di cui agli artt. 7 e 10, secondo comma;
3) esprimono parere su piani aziendali o interaziendali nel caso previsto all'art. 4, ultimo comma;
4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi predisposti dall'Azienda regionale delle foreste (1);
5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste (1) l'intervento per la gestione e la tutela di parchi, riserve naturali ed altre aree protette ai sensi dell'art. 19, quinto comma.
Art. 17
Modalità delle deleghe
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli Enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'Ente delegato, la Giunta regionale può invitare l'Ente stesso a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto può provvedere direttamente la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, con legge, di norma nei confronti di tutti gli Enti delegati.
La revoca nei confronti del singolo Ente delegato è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Gli Enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione alla delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
Capo III
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1974, N. 18, ISTITUTIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE
Non si riporta l'intero Capo III (artt. 18-36) in quanto l'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 37
Disposizioni finanziarie
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a partire dal 1981 nel modo seguente:
a) per i contributi in capitale in favore di Enti locali di cui all'articolo 3 della presente legge e per le spese inerenti agli interventi forestali di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, mediante l'utilizzazione di quota parte delle assegnazioni statali sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno "Quadrifoglio" e gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14070 e 14090, che andranno pertanto unificati;
b) per le spese inerenti agli investimenti forestali, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14130 e 14170 che saranno pertanto unificati;
c) per le spese di cui all'art. 10 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14540 e 14545 che saranno pertanto unificati;
d) per le spese ed i contributi inerenti alle attività di sviluppo forestale, di cui all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14420-14440-14460, che saranno pertanto unificati;
e) per i contributi negli interessi sui prestiti a 5 anni di cui all'art. 7, lett. a) della presente legge, da anticipare in unica soluzione agli istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale con riferimento al capitolo 14520, del quale pertanto deve essere modificata la denominazione;
f) per i contributi negli interessi sui prestiti a 20 anni, di cui alla lettera b) dell'art. 7 della presente legge, autorizzando appositi limiti di impegno a partire dal 1981 ed utilizzando la quota parte restante degli stanziamenti di cui al cap. 14520, del quale sarà conseguentemente modificata la denominazione.
La parte residua della assegnazione concernente il triennio 1979/81 spettante alla Regione sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno, da devolversi ad interventi di forestazione, è fin da ora destinata per intero alle spese ed ai contributi per gli investimenti forestali di competenza pubblica e privata, di cui al primo comma del presente articolo.
I limiti d'impegno di cui alla precedente lett. f) del primo comma del presente articolo sono a carico del bilancio della Regione per i primi 10 anni di preammortamento ed ammortamento, per passare successivamente a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno "Quadrifoglio" .
Per i finanziamenti dell'Azienda regionale delle foreste (1)della presente legge, si provvederà come segue:
lettera a): utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14600 e 14615 che saranno pertanto unificati;
lettera b): utilizzando lo stanziamento previsto nel bilancio poliennale con riferimento al capitolo 14050, di cui si dispone il trasferimento dalla rubrica 1ª alla rubrica 3ª.
Gli impegni pluriennali già assunti sugli stanziamenti di cui ai sopracitati capitoli di spesa si intendono confermati e trasferiti d'ufficio da parte della ragioneria della Regione sui corrispondenti capitoli dei bilanci 1981 e successivi, di nuova istituzione.
Art. 38
Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 le disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente modificate relativamente alle "norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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