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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N.18 E 24 GENNAIO 1975 N.6 (4)

Art. 8

(sostituito comma 2 da art. 38 L.R. 19 luglio 1997 n. 22)

Consorzi per la gestione tecnico-economica dei boschi privati
1. Per le finalità indicate nell'art.1, lettere a), b), c) e d), possono costituirsi, volontariamente o per iniziativa degli Enti delegati, consorzi tra proprietari e conduttori di terreni per realizzare convenienti unità di intervento e di gestione silvo-pastorale.
2. Le Comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno, promuovere la costituzione dei consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque in unità territoriali organiche non inferiori a 100 ettari di terreni boscati, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, individuata dal perimetro che raccorda le aree consorziate o consorziande più esterne.
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle Comunità montane e delle Province e il Circondario di Rimini (3), nonché le organizzazioni regionali delle associazioni professionali e cooperative interessate, adotta, con il concorso della competente commissione consiliare, lo statuto-tipo per i consorzi di cui al presente articolo.
4. Lo statuto del consorzio dovrà indicare le norme di elezione dei propri organismi amministrativi, quelle di funzionamento del consorzio stesso nonché i criteri di ripartizione degli oneri tra i consorziati, necessari per realizzare le opere previste e per l'adempimento degli altri fini istituzionali.
5. I consorzi di cui al presente articolo usufruiscono con priorità dei contributi previsti negli artt. 4, 5, 6 e 7 della presente legge e nelle misure massime ivi indicate.
6. I consorzi possono includere nei progetti da essi elaborati e per le opere eseguite direttamente una percentuale per le spese di progettazione e direzione lavori nella misura massima del 6% della spesa ammessa.
7. In alternativa i consorzi possono usufruire dell'assistenza tecnica gratuita da parte della Regione.
8. Gli Enti delegati di cui all'art. 16 possono affidare a tali consorzi l'esecuzione diretta degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3 per l'attuazione delle opere ricadenti nei territori dei consorzi medesimi, purché composti in maggioranza da piccoli proprietari e coltivatori diretti.
9. I consorzi gestiscono i propri beni silvo-pastorali secondo il piano economico ovvero secondo il piano di coltura e di conservazione di cui all'articolo 10.
10. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali i consorzi possono usufruire anche della assistenza tecnica gratuita da parte dei servizi operativi dell'ente delegato competente in materia forestale.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 le disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente modificate relativamente alle "norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

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