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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 11
Responsabili dei settori e dei presidi multizonali di prevenzione
Nel rispetto delle singole competenze professionali, i responsabili preposti ai settori di attività in cui sono articolati i presidi multizonali di prevenzione possono essere medici, biologi, fisici e chimici almeno della posizione funzionale di coadiutore e personale del ruolo professionale, appartenente al profilo professionale: ingegneri.
Il responsabile preposto al presidio multizonale di prevenzione è uno dei responsabili di settore che ricopra la posizione funzionale apicale nei ruoli di rispettiva competenza.
Alla nomina dei responsabili dei presidi multizonali di prevenzione e dei settori si provvede ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
I responsabili dei presidi multizonali di prevenzione mantengono la responsabilità del settore specifico cui sono preposti e garantiscono il coordinamento dell'attività svolta dai diversi settori in cui i presidi medesimi sono articoli.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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