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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 3
Programmazione degli interventi
L'attività dei presidi multizonali di prevenzione è svolta sulla base di un piano di lavoro predisposto annualmente dal comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale in cui il presidio stesso è collocato con il concorso dei comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate e sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 9 della presente legge.
I piani devono contenere le priorità e le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale per le materie rientranti nelle previsioni della presente legge. Nella predisposizione del piano annuale di lavoro il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale raccoglie i pareri previsti dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33.
I piani di lavoro annuali di cui al presente articolo devono essere trasmessi alla Giunta regionale. La Giunta può formulare osservazioni in ordine alla loro conformità agli obiettivi del piano sanitario regionale nonché per il loro coordinamento nell'ambito regionale.
I presidi multizonali di prevenzione esplicano la propria attività in stretta collaborazione con l'Università nell'ambito di quanto previsto dal piano sanitario regionale. Collaborano altresì con enti e istituti di ricerca e, in particolare, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità e il C.N.E.N..

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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